Diffamazione e insulti online: quanto costa offendere su Facebook?
- Appunto società tra Avvocati
- 26 nov 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Il Tribunale di Velletri condanna un utente al pagamento di 8.000,00 € (oltre alle spese legali) e a cancellare la diffamazione su Facebook.
(Sentenza del 17/10/2025, RG n. 1674/2019, Tribunale di Velletri)

Sommario
Il caso: una campagna offensiva sui social
Con la sentenza del 17 ottobre 2025 sub RG n. 1674/2019, il Tribunale di Velletri ha condannato un utente di Facebook per diffamazione a danno di un imprenditore che opera anche nel settore della consulenza fiscale.
L’imprenditore, difeso da Appunto Società tra Avvocati, aveva citato in giudizio l'utente per aver posto in essere una campagna denigratoria sistematica, condotta con linguaggio ingiurioso e accostamenti a condotte penalmente rilevanti.
Il Giudice ha ritenuto che tali pubblicazioni non costituissero manifestazioni del diritto di critica, ma vere e proprie aggressioni verbali lesive della dignità personale e professionale dell’attore.
Le parole che costano: le espressioni giudicate diffamatorie
La sentenza offre una ricostruzione chiara dei limiti della libertà di parola sui social network e indica espressamente quali frasi hanno oltrepassato il confine della liceità.
Sono state ritenute illecite e diffamatorie le seguenti espressioni pubblicate sui profili Facebook del convenuto:
l’aver apostrofato l'attore come “Wanna Marchi della consulenza fiscale”, figura nota per condanne penali in materia di truffa;
l’invito diretto “dovresti essere condannato”, che presuppone la commissione di reati;
l’abbinamento tra l'attività dell'attore e “appalti illeciti e somministrazioni fraudolente”, che suggerisce comportamenti penalmente rilevanti;
l’uso del termine “coglione” per riferirsi all’attore e ai suoi clienti;
l’espressione “vaffanculo, te, [...] e i cialtroni che gli ruotano intorno”, priva di qualsiasi valore critico e di evidente natura ingiuriosa.
Il Tribunale ha chiarito che tali frasi non esprimono opinioni né valutazioni professionali, ma rappresentano attacchi personali diretti, volti a denigrare e umiliare pubblicamente la persona offesa. Esse superano quindi il limite della “continenza espressiva”, che impone una forma civile e proporzionata della comunicazione anche nel contesto della critica.
Il confine tra diritto di critica e diffamazione
Nella motivazione, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, secondo la quale la libertà di critica è garantita solo quando sussistano tre condizioni:
Verità del fatto narrato o presupposto, anche solo putativa;
Pertinenza rispetto all’interesse pubblico o collettivo;
Continenza, cioè correttezza formale e sostanziale del linguaggio utilizzato.
Quando il messaggio non soddisfa queste condizioni, l’espressione non è più tutelata dall’art. 21 della Costituzione e può essere fonte di responsabilità civile (e/o penale).
Autonomia tra giudizio penale e giudizio civile
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile in materia di diffamazione.
Nel caso concreto, il convenuto era stato assolto in sede penale, ma il giudice civile ha precisato che tale pronuncia non vincola il giudizio risarcitorio, poiché i due procedimenti hanno finalità e criteri di valutazione diversi.
Il Tribunale ha chiarito che, anche in assenza di una condanna penale, il giudice civile può autonomamente accertare la sussistenza del fatto diffamatorio e condannare al risarcimento dei danni.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha ribadito che:

In altri termini, la mancanza di una sentenza penale di condanna non esclude affatto la responsabilità civile. È sufficiente che il comportamento accertato sia offensivo della reputazione e violi un diritto inviolabile della persona, come la dignità e l’onore.
La diffusione online come aggravante
Il Tribunale ha sottolineato che la pubblicazione di post e video su Facebook integra la forma aggravata di diffamazione prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., poiché si tratta di un mezzo idoneo a raggiungere un pubblico ampio e indeterminato.
Nel caso in esame, i video pubblicati dal convenuto avevano ottenuto migliaia di visualizzazioni, contribuendo ad accrescere la portata lesiva e la gravità del danno.

Il Giudice ha pertanto applicato l’aggravante di cui all’art. 595, comma 3, c.p., sottolineando che anche un singolo post può integrare una diffamazione aggravata se idoneo a raggiungere un pubblico vasto e indeterminato.
Quanto costa diffamare sui social: il risarcimento
Il Giudice ha applicato i criteri del Tribunale di Milano (le c.d. "Tabelle milanesi", edizione 2024) per la liquidazione del danno da diffamazione, che considerano:
la gravità delle espressioni e la loro ripetizione nel tempo;
la persistenza dell’intento offensivo anche dopo l’avvio del giudizio;
la diffusione dei contenuti e il numero di visualizzazioni.
Le tabelle di Milano per il risarcimento del danno da diffamazione
Ecco di seguito un estratto dei "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa" pubblicato dal Tribunale di Milano il 5 giugno 2024, pagina 100 e ss:
Dall’esame comparativo delle sentenze raccolte è parso possibile individuare cinque tipologie di diffamazione che consentono di formulare la seguente proposta di criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno:
1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00:
- limitata/assente notorietà del diffamante,
- tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento,
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio,
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria,
- assente risonanza mediatica,
- tenue intensità elemento soggettivo,
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00:
- limitata/modesta notorietà del diffamante,
- limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata),
- modesto spazio della notizia diffamatoria,
- modesta/assente risonanza mediatica,
- modesta intensità elemento soggettivo.
3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00:
- media notorietà del diffamante,
- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,
- uno o più episodi diffamatori,
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello
nazionale/significativa diffusione nell’ambiente locale di riferimento),
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale,
- natura eventuale del dolo.
4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00:
- elevata notorietà del diffamante,
- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato,
- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose,
- elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,
- risonanza mediatica della notizia diffamatoria,
- elevata intensità elemento soggettivo.
5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 58.745,00
Sebbene la diffamazione sia stata qualificata di tenue gravità, la sistematicità e la platea raggiunta hanno giustificato una quantificazione prossima ai valori massimi tabellari.
Il convenuto è stato condannato a:
pagare in favore dell'imprenditore 8.000 € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi:
pagare le spese legali;
rimuovere i post offensivi dai propri profili social.

La decisione risponde così a una domanda concreta e sempre più attuale: offendere qualcuno su Facebook può costare migliaia di euro, oltre al danno reputazionale e alla responsabilità giuridica conseguente.
Conclusioni
La decisione del Tribunale di Velletri ribadisce tre principi fondamentali:
la libertà di espressione non può giustificare le offese personali;
la pubblicazione sui social amplifica la responsabilità di chi diffonde contenuti denigratori;
la tutela della reputazione opera anche in sede civile, indipendentemente da un'eventuale condanna penale.
In conclusione, il linguaggio utilizzato sui social network è sottoposto alle stesse regole che valgono per qualsiasi altra forma di comunicazione pubblica.
Le parole hanno un peso e, a volte, un costo.
Avv. Matteo Maggio
Hai subito un danno alla tua reputazione online o sei stato oggetto di contenuti diffamatori sui social?
