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Marchio sonoro: dopo Taylor Swift, anche Giusy Ferreri deposita la voce. È la soluzione contro i deepfake?

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 6 min

Dalle star internazionali ai personaggi famosi italiani: perché depositare un marchio sonoro e come tutelare l’identità vocale nell’era dell’intelligenza artificiale.


una cantante vista di spalle in una sala di registrazione

Negli ultimi mesi, un numero crescente di personaggi pubblici ha iniziato a depositare domande di registrazione della propria voce come marchio sonoro, con l’obiettivo di contrastare i deepfake e, più in generale, ogni uso non autorizzato della propria identità vocale generato da sistemi di intelligenza artificiale.


Oggi l’intelligenza artificiale, infatti, consente di replicare il timbro, l’inflessione e caratteristiche espressive con grande facilità, rendendo possibile la creazione di contenuti altamente realistici e potenzialmente dannosi: messaggi vocali, endorsement fittizi o addirittura brani musicali “fake”.


Dopo le iniziative attribuite a star internazionali come Taylor Swift e Matthew McConaughey, anche in Italia questa strategia sta iniziando ad essere adottata da alcune celebrità. È in questo solco, infatti, che si collocano le scelte di artisti come Luca Ward e Giusy Ferreri, che hanno fatto dell’uso della propria voce il fulcro della loro attività professionale e che hanno deciso di tutelarla attraverso la registrazione di un marchio sonoro.


Resta però aperta la questione centrale: si può davvero “registrare la propria voce” come marchio? E, soprattutto, fino a che punto tale registrazione è in grado di offrire una protezione effettiva contro i deepfake? In questo articolo vedremo cos’è un marchio sonoro ed analizzeremo le domande di registrazione depositate dagli artisti italiani presso l’EUIPO.



1. Cos’è un marchio sonoro? Requisiti e caratteristiche


Il marchio sonoro è un segno distintivo costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni ed è espressamente contemplato tanto dall’ordinamento italiano (art. 7 c.p.i.) quanto da quello dell’Unione europea (art. 4 RMUE).

Come ogni marchio, anche quello sonoro deve essere:

  • distintivo: idoneo a distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (artt. 7 RMUE e 13 CPI);

  • lecito e non contrario all'ordine pubblico;

  • nuovo: non confondibile con segni anteriori altrui;

  • suscettibile di rappresentazione nel registro in modo chiaro e preciso.

 

A seguito della riforma del 2017 (Reg. UE 2017/1001) è venuto meno il requisito della rappresentazione grafica del marchio.

Oggi il marchio sonoro può essere rappresentato mediante:

  • un semplice file audio (tipicamente in formato MP3) che riproduca il suono oggetto di registrazione;

  • una rappresentazione in notazione musicale (pentagramma).


Il file audio costituisce ormai la modalità ordinaria di deposito; il ricorso a sonogrammi o spettrogrammi, in passato impiegato soprattutto per i suoni non musicali (rumori o effetti sonori), ha oggi rilievo essenzialmente residuale.


Restano in ogni caso inidonee, perché prive della necessaria chiarezza e precisione, forme di rappresentazione quali:

  • la mera descrizione verbale del suono (ad esempio: "le prime nove note di Für Elise");

  • la trascrizione letterale delle note ("do, re diesis, mi");

  • l'onomatopea, inidonea a garantire una corrispondenza univoca tra il suono reale e la sua resa fonetica, suscettibile di percezioni soggettive differenti.

Si tratta di criteri di adeguatezza della rappresentazione affermati dalla Corte di giustizia già nel caso Shield Mark (C-283/01) e tuttora validi.


Cuffie con accanto un microfono

 

2. Analisi delle domande di registrazione depositate presso l’EUIPO: i marchi sonori di Luca Ward e Giusy Ferreri


Lo scorso 12 febbraio 2026, Luca Ward, celebre attore e doppiatore italiano, ha depositato presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) la domanda di registrazione del marchio UE n. 019316357, avente ad oggetto un segno sonoro consistente nella ripetizione della frase:

«Mi chiamo Luca Ward. Mi chiamo Luca Ward».

Estratto dalla banca dati EUIPO (Domanda di registrazione del marchio UE n. 019316357)
Estratto dalla banca dati EUIPO (Domanda di registrazione del marchio UE n. 019316357)

La domanda di registrazione è stata presentata con riferimento alla classe 41 della Classificazione di Nizza, rivendicando un ampio novero di servizi riconducibili all’ambito artistico e audiovisivo, tra cui, in particolare, servizi di doppiaggio (anche cinematografico), podcasting, intrattenimento radiofonico e televisivo, produzione cinematografica, registrazioni audio e video, servizi di studio di registrazione, nonché attività di sceneggiatura e regia di spettacoli.



Analogamente, in data 23 aprile 2026, Giusy Ferreri ha depositato presso l’EUIPO la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 019353063, avente ad oggetto un segno sonoro consistente nell'enunciazione della frase:


«Sono Giusy Ferreri».
Estratto dalla banca dati EUIPO (Domanda di registrazione del marchio UE n. 019353063)
Estratto dalla banca dati EUIPO (Domanda di registrazione del marchio UE n. 019353063)

La domanda è stata presentata per le classi 9 e 41 della Classificazione di Nizza, rivendicando un ampio novero di prodotti e servizi riferibili al settore musicale e discografico. In particolare, la classe 9 copre supporti fisici e digitali contenenti opere musicali e registrazioni audio‑video, mentre la classe 41 include servizi di produzione musicale, concerti, composizione ed edizione musicale, performance dal vivo e attività di songwriting.


 

3. Vantaggi e criticità del marchio sonoro come soluzione contro i Deepfake


La ratio sottesa all'istituto del marchio registrato consiste nel ricondurre il prodotto/servizio all'impresa che lo commercializza, evitando che il consumatore si confonda.


Il marchio sonoro garantisce quindi un diritto di esclusiva sulla specifica traccia audio depositata in un contesto commerciale e nei limiti delle classi di prodotti e servizi rivendicate.

Sostenere che la registrazione di una breve espressione vocale consenta di contestare qualunque imitazione del timbro significherebbe trattare come «segno» non la traccia depositata, ma la "firma vocale" ad essa sottostante: una ricostruzione difficilmente compatibile con la funzione distintiva propria del marchio e che, in assenza di precedenti giurisprudenziali, resta dall'esito incerto.

Di conseguenza, certamente il marchio sonoro di Giusy Ferreri -una volta registrato- costituirà una privativa idonea a contestare l'uso della frase "Sono Giusy Ferreri" per promuovere radiofonicamente un album musicale.


Difficilmente invece questo strumento può essere efficacemente azionato contro deepfake di natura satirica, divulgativa o privata, o comunque collocati al di fuori di una logica di promozione o sfruttamento commerciale di prodotti o servizi.


Si tratta di una criticità già emersa in altri casi noti (come quello relativo al deposito da parte di Raoul Bova della frase «occhi spaccanti») che rimane valida: il marchio non è uno strumento generalista di tutela dell’identità o dell’immagine della persona, ma un istituto funzionalmente orientato alla distinzione dei prodotti e servizi offerti sul mercato.


Resta fermo, in ogni caso, che i limiti evidenziati non privano di utilità questa tipologia di depositi: in un contesto normativo ancora in formazione, la registrazione di marchio sonoro aggiunge al titolare un titolo autonomo e azionabile (ad un costo contenuto), che si somma agli strumenti tradizionali senza sostituirli e ne rafforza la posizione complessiva.


  1. Conclusioni


L’ordinamento italiano ed europeo già prevedono una pluralità di strumenti a tutela della voce e dell’identità personale: il diritto al nome e all’identità personale (artt. 6 e 7 c.c.), il diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96-97 l.d.a., applicati in via estensiva), il diritto d’autore, oltre al nuovo quadro regolatorio delineato dall’AI Act (Reg. UE 2024/1689).


Il marchio sonoro può essere considerato uno strumento complementare, ma non è da solo idoneo a tutelare la "voce" di una persona.


L’effettiva portata applicativa di tale strumento potrà essere valutata unicamente alla luce dei futuri sviluppi della prassi giurisprudenziale, chiamata a misurarsi con il delicato intreccio tra segno distintivo registrato, timbro vocale e imitazioni realizzate mediante tecnologie di intelligenza artificiale. In tale prospettiva, il marchio sonoro non appare idoneo, di per sé, a garantire una tutela piena ed esaustiva, ma si inserisce come elemento di una più ampia strategia di protezione, articolata su più livelli, finalizzata alla salvaguardia dell’identità dell’artista nell’era dell’intelligenza artificiale.




FAQ


Si può davvero registrare la propria voce come marchio?

No, non la voce in quanto tale. Ciò che si deposita è un marchio sonoro: una specifica traccia audio -ad esempio una breve frase pronunciata dal titolare- destinata a funzionare come segno distintivo di prodotti o servizi. Il timbro vocale, come attributo della persona, non è di per sé oggetto del diritto di esclusiva conferito dal marchio.


Il marchio sonoro protegge dai deepfake?

Solo in parte. Consente di contestare l'uso non autorizzato della traccia registrata in un contesto commerciale e nei limiti delle classi rivendicate (ad esempio un finto endorsement). È invece poco efficace contro i cloni vocali che generano contenuti diversi da quello depositato e contro gli usi non commerciali (satira, divulgazione, ambito privato). Per questo va inquadrato come strumento complementare ad altri, quali i diritti della personalità e gli obblighi di trasparenza dell'AI Act.


Come si rappresenta un marchio sonoro nella domanda di registrazione?

Dopo la riforma del 2017 non è più richiesta la rappresentazione grafica: presso l'EUIPO il marchio sonoro si deposita allegando un file audio (tipicamente in formato MP3) che riproduce il suono, oppure una rappresentazione in notazione musicale. Non sono invece sufficienti la semplice descrizione verbale del suono o la trascrizione letterale delle note.


Quanto dura la protezione di un marchio sonoro?

Come ogni marchio di impresa: dieci anni dalla registrazione, rinnovabili indefinitamente per periodi decennali. Va però considerato l'onere di uso effettivo: se il marchio non viene utilizzato per i prodotti o servizi rivendicati entro cinque anni, è esposto alla decadenza per non uso.

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