Elettra VS Lamborghini, è guerra per il marchio: davvero la cantante non potrà più utilizzare il suo cognome?
- exp817
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Ecco cosa ha realmente deciso la Cassazione sul marchio di Elettra Lamborghini.
(Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 18675 del 08/07/2025)
Dal palco al tribunale: Elettra Lamborghini, cantante, personaggio televisivo e nipote del fondatore dell’omonima casa automobilistica, è finita al centro di una disputa legale con Automobili Lamborghini S.p.A. per l’uso del marchio che porta il suo cognome.

Con l’ordinanza n. 18675/2025, la Prima Sezione Civile ha accolto il ricorso di Automobili Lamborghini S.p.A. contro la decisione della Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che aveva in precedenza autorizzato la registrazione del marchio “ELETTRA LAMBORGHINI”, depositato dalla cantante.
Nonostante l’ordinanza della Cassazione risalga a luglio, solo negli ultimi giorni la notizia ha avuto risonanza mediatica, spesso accompagnata da titoli sensazionalistici che parlano di un presunto divieto per Elettra di usare il cognome “Lamborghini”. In realtà, la decisione della Corte è ben più articolata e lontana da un semplice divieto dell’uso del cognome per il suo brand.
Vediamo cosa è accaduto davvero e cosa ha effettivamente stabilito la Cassazione.
La domanda di registrazione del marchio “ELETTRA LAMBORGHINI”
Nel maggio 2019, Elettra Lamborghini ha depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) la domanda di registrazione del marchio “ELETTRA LAMBORGHINI” (n. 302019000029288), destinato a contraddistinguere prodotti e servizi delle classi 3, 9, 18, 25 e 41 della Classificazione di Nizza (tra cui abbigliamento, accessori, cosmetici e intrattenimento).
L’intento era chiaro: costruire un brand personale della cantante per estendere la propria attività imprenditoriale oltre la scena musicale, come già fatto da molte altre figure dello spettacolo.

L’opposizione alla registrazione del marchio da parte di Automobili Lamborghini S.p.A.
Nel dicembre 2019, la società Automobili Lamborghini S.p.A. ha presentato opposizione (n. 652019000165075) alla domanda di registrazione del marchio “ELETTRA LAMBORGHINI”, rivendicando la titolarità di numerosi marchi anteriori nazionali ed europei aventi la componente verbale “Lamborghini”.
![]() | LAMBORGHINI | ![]() | AUTOMOBILI LAMBORGHINI |
Secondo la casa automobilistica, l’uso del cognome da parte dell’artista avrebbe potuto generare confusione o associazione nel pubblico, oltre a consentirle di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio “Lamborghini”.
A sostegno dell’opposizione, Automobili Lamborghini Spa ha richiamato le lettere d) ed e) dell’art. 12, comma 1, c.p.i. sottolineando che:
In considerazione dell’identità o affinità dei prodotti e della forte somiglianza tra i marchi, identici nella componente dominante LAMBORGHINI, tali da rendere sussistente un rischio di confusione per il consumatore di riferimento, nonché un rischio di associazione tra i due segni, l’opponente ritiene che la registrazione del marchio richiesto debba essere rifiutata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e). Infatti, il nome LAMBORGHINI, è contenuto nel marchio della richiedente e, di esso, costituisce elemento distintivo e dominante. Da un punto di vista fonetico, i marchi sono simili in quanto il nome LAMBORGHINI è presente nel marchio oggetto di opposizione ed in quelli dell’opponente; questi ultimi sono marchi che godono di rinomanza. L’opposizione è rivolta contro tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda contestata; in considerazione dell’identità o affinità tra i prodotti in esame è ragionevole ritenere che sussista un rischio di confusione per il consumatore di riferimento, nonché un rischio di associazione tra i due segni. Il consumatore potrà, infatti, essere indotto a ritenere che i prodotti e servizi rientranti nelle suddette classi possano provenire dalla titolare dei diritti anteriori.
Non si tratta dell’ennesima disputa familiare sul “marchio di famiglia”. Va infatti ricordato che Automobili Lamborghini S.p.A. non appartiene più alla famiglia omonima: la storica azienda fondata da Ferruccio Lamborghini, nonno di Elettra, dal 1998 è di proprietà di Audi, oggi parte del Gruppo Volkswagen.
Le pronunce dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e della Commissione dei Ricorsi
In un primo momento, l’UIBM aveva accolto l’opposizione, respingendo la domanda di Elettra.
L’artista aveva allora impugnato la decisione dinanzi alla Commissione dei Ricorsi, ottenendo un ribaltamento della pronuncia.
Con la decisione n. 29/2024, la Commissione aveva infatti riconosciuto che "la tutela ultramerceologica riconosciuta ai marchi celebri (come "AUTOMOBILI LAMBORGHINI) non è senza condizioni".
Ad avviso della Commissione, la notorietà personale di Elettra Lamborghini nel mondo musicale e televisivo costituirebbe “giusto motivo” ai sensi dell’art. 8, comma 3, c.p.i., per registrare il proprio nome come marchio.
Art. 8 comma 3 c.p.i.
L’art. 8 comma 3 c.p.i. espressamente statuisce che “Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”
Secondo la Commissione dei Ricorsi,
"la circostanza che Elettra Lamborghini sia la nipote del fondatore dell'omonima casa automobilistica (Ferruccio Lamborghini) non avrebbe [...] influito più di tanto sulla notorietà conquistata in ambito artistico e sui social".
Elettra Lamborghini avrebbe quindi costruito la propria fama in modo autonomo e distinto dalla tradizione automobilistica di famiglia, escludendo un vantaggio parassitario.
L’ordinanza della Cassazione sul marchio patronimico
Automobili Lamborghini S.p.A. ha però impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 18675/2025 ha accolto il ricorso.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze relative:
all’omessa pronuncia della Cassazione dei Ricorsi sul rischio di confusione tra i segni (art. 12, comma 1, lett. d, c.p.i.);
all'erronea applicazione della disciplina dei marchi rinomati e del concetto di “giusto motivo” menzionato dall’art. 12, comma 1, lett. e, c.p.i..
Richiamando la consolidata giurisprudenza europea (Corte Giust. CE 22 settembre 2011, C-323/09, Interflora; Corte Giust. CE 18 giugno 2009, C-487/07, L'Oréal e a), la Corte ha infatti ribadito che la tutela dei marchi rinomati mira a prevenire non solo la confusione, ma anche fenomeni di parassitismo commerciale (free-riding) o diluizione della capacità distintiva del marchio.
Pertanto, la mera notorietà acquisita del nome di Elettra Lamborghini non è sufficiente a neutralizzare il rischio di vantaggio indebito derivante dall’associazione con i marchi della Automobili Lamborghini S.p.a..
In tale occasione, la Cassazione ha inoltre chiarito che l’art. 8, comma 3, c.p.i. si preoccupa esclusivamente ad individuare i soggetti che possono chiedere la registrazione del nome di persona nota in campo artistico, letterario etc…, ma non può essere utilizzato per regolare i conflitti con i marchi anteriori già registrati.
Secondo la Cassazione, infatti, il difetto di novità può essere ovviato soltanto in presenza di un giusto motivo: il segno oggetto della richiesta di registrazione deve essere stato utilizzato anteriormente al deposito del marchio rinomato e deve essere stato utilizzato in buona fede.
“l'uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l'effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto e, in particolare, occorre accertare che: il segno che corrisponde al marchio richiesto sia stato oggetto di un uso serio ed effettivo; l'uso di tale segno, in via di principio, sia iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell'acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà; il segno corrispondente al marchio richiesto sia stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato; l'uso non sia stato, in via generale, oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio”
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte ha cassato con rinvio la decisione, disponendo un nuovo esame da parte della Commissione dei Ricorsi, in diversa composizione, che dovrà:
pronunciarsi sulla sussistenza del rischio di confusione o associazione tra i segni;
esaminare l'eventuale sussistenza di un indebito vantaggio derivante dalla notorietà dei marchi Lamborghini;
verificare che l’uso del marchio “ELETTRA LAMBORGHINI” sia stato serio, effettivo e in buona fede prima del deposito dei marchi anteriori rinomati da parte di Automobili Lamborghini S.p.a..
Cosa succederà al marchio "ELETTRA LAMBORGHINI"?
La pronuncia della Cassazione non priva Elettra Lamborghini del diritto di chiamarsi con il proprio nome, che rimane parte della sua identità e del suo percorso professionale.
La Suprema Corte si è limitata a cassare con rinvio la decisione della Commissione dei Ricorsi UIBM, rilevandone la carenza di motivazione e indicando i principi giuridici che dovranno essere rispettati nel nuovo esame della domanda di registrazione del marchio “ELETTRA LAMBORGHINI”.
La vicenda, dunque, resta aperta. Sarà ora compito della Commissione dei Ricorsi, in diversa composizione, riesaminare il caso alla luce delle linee guida tracciate dalla Cassazione.
La pronuncia della Suprema Corte segna un passo importante nel delineare i confini tra identità personale e tutela del marchio celebre, affermando che la notorietà mediatica del proprio nome, di per sé, non conferisce un diritto assoluto a trasformarlo in marchio d’impresa.
Oggi, anche per l'uso che viene fatto dei social network, i confini tra persona fisica e brand personale sono estremamente labili: fino a che punto è giusto limitare il diritto di una persona a registrare il proprio nome per costruire la propria attività imprenditoriale?
Appunto Società tra Avvocati a rl