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Dal Salone del Mobile al rischio copia: come proteggere il design dopo le fiere

  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 6 min

Periodo di grazia, disegno non registrato, marchio tridimensionale: ecco gli strumenti per proteggere il proprio design nelle settimane successive a un evento espositivo.


Stand espositivo di arredi di design in un padiglione fieristico — guida alla tutela del design dopo le fiere.

Quando i padiglioni si svuotano e i riflettori del Salone Internazionale del Mobile si spengono, per chi fa impresa inizia una fase delicata e spesso sottovalutata. Nel giro di poche settimane, sui siti di e‑commerce e sui marketplace internazionali iniziano a comparire copie dei prodotti appena esposti, a prezzi più bassi e con qualità inevitabilmente inferiore. È in questo momento che il design — frutto di anni di ricerca, progettazione e cultura del Made in Italy — rischia di essere compromesso, se non adeguatamente protetto.

La soluzione non è rinunciare al Salone del Mobile o ad altri eventi fieristici, ma esporre con consapevolezza, pianificando una strategia di tutela efficace e intervenendo tempestivamente nella fase post‑evento.


Di seguito, le regole fondamentali e le azioni da intraprendere per proteggere il proprio design ai sensi della normativa dell'Unione Europea.



  1. Premessa: la fiera non “brucia” la registrazione del Design, se agisci in tempo (il c.d. "anno di grazia")


Uno dei miti più diffusi è che la semplice esposizione di un prodotto in fiera comprometta il requisito della novità e precluda la successiva registrazione del disegno o modello. Non è così.


Nel diritto industriale, la novità non coincide con la totale segretezza: l'ordinamento riconosce un periodo di grazia di 12 mesi dalla prima divulgazione pubblica del prodotto, durante il quale il titolare può decidere se procedere al deposito senza che l'esposizione in fiera ne comprometta automaticamente la tutela.


L'art. 34 del Codice della Proprietà Industriale prevede infatti che

“Non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima” (Art. 34 del C.P.I.)

Una previsione analoga è contenuta, sul piano europeo, nell'art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 6/2002 per il disegno o modello dell'UE registrato.


Va precisato che la disciplina europea dei disegni e modelli è oggetto di una riforma in corso di attuazione. Il Regolamento (UE) 2024/2822 ha modificato il Reg. (CE) n. 6/2002 introducendo numerose novità — dall'estensione della tutela ai design digitali, animazioni e interfacce grafiche fino alla revisione del regime delle tasse e dei diritti esclusivi — con applicazione scaglionata: una prima parte già operativa dal 1° maggio 2025, una seconda dal 1° luglio 2026. Il regime del periodo di grazia, qui richiamato, resta in linea con la disciplina previgente. Per un esame completo della riforma, si rinvia al nostro articolo dedicato.


In pratica: se hai esposto una sedia al Salone del Mobile di aprile 2026, hai tempo fino ad aprile 2027 per registrarla senza che la tua stessa esposizione ti venga opposta come anteriorità. La finestra è ampia, ma non infinita: meglio non rinviare.


Per maggiori informazioni sul Design, consulta la nostra guida operativa o il nostro articolo sulle novità in materia di Design dell’Unione Europea del 2026.


  1. La protezione che già hai (e che forse non sai di avere): il Disegno e modello non registrato


Appena un prodotto viene divulgato nell'Unione Europea, nasce automaticamente — senza alcuna formalità — una tutela nota come disegno o modello non registrato, oggi prevista dall'art. 11 del Regolamento (CE) n. 6/2002.


La durata della protezione del design non registrato è di 3 anni a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta.


Cosa ti permette di fare:


  • vietare l'uso commerciale del design da parte di terzi (fabbricazione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, impiego di un prodotto in cui il design è incorporato o applicato);

  • agire contro chi copia deliberatamente il prodotto, anche in assenza di un deposito.


Restano dei limiti rilevanti rispetto al design registrato:


  1. Tutela solo contro la copia deliberata. Se la controparte dimostra di essere arrivata autonomamente alla stessa creazione — senza poter ragionevolmente conoscere il design divulgato dal titolare — l'azione non può essere accolta.

  2. Onere della prova a carico del titolare. Spetta a chi agisce dimostrare data, luogo e contenuto esatto della divulgazione. È dunque essenziale conservare: foto datate dello stand, comunicati stampa, listini, cataloghi ufficiali della fiera, post social con timestamp.

  3. Tutela di soli 3 anni. Dopo il triennio, non sarà possibile agire contro i contraffattori.


Nella maggior parte dei casi affidarsi al design non registrato è una scelta subottimale e conviene registrare il proprio Design.


  1. I vantaggi del Design Registrato


La registrazione del design offre vantaggi significativi al titolare:


  • presunzione di validità ed esclusiva opponibile senza dover provare la copia;

  • durata fino a 25 anni, attraverso periodi di 5 anni rinnovabili;

  • costi contenuti: il deposito di un disegno o modello dell'UE comporta tasse a partire da circa 350 euro per un singolo design;

  • possibilità di differire la pubblicazione fino a 30 mesi: strumento prezioso per chi deve proteggere un design prima del lancio commerciale.


La scelta tipica per chi espone in fiera è depositare, entro il periodo di grazia, i pezzi destinati a restare in catalogo, utilizzando il differimento della pubblicazione per non anticipare al mercato i modelli ancora da lanciare.


  1. Le armi alternative (e complementari)


A seconda del prodotto, altre tutele possono essere attivate in parallelo per rafforzare la posizione del titolare:


  • Marchio tridimensionale. Se la forma del prodotto ha capacità distintiva autonoma — cioè il pubblico la associa a una specifica impresa — può essere registrata come marchio. Il marchio ha durata decennale ed è rinnovabile infinite volte (quindi ben oltre i 25 anni del Design Registrato).

    L'accesso alla tutela conferita da un marchio tridimensionale prevede tuttavia dei requisiti particolarmente stringenti, da verificare caso per caso.

  • Diritto d'autore. La Corte di Giustizia UE, a partire dalla sentenza Cofemel (C-683/17, 12 settembre 2019), ha chiarito che anche un oggetto funzionale può costituire opera tutelata dal diritto d'autore, purché originale — cioè espressione di scelte creative libere del suo autore. Il principio è stato ribadito e specificato dalla recente sentenza Mio/konektra (cause riunite C-580/23 e C-795/23, 4 dicembre 2025), nella quale la Corte ha precisato che le opere d'arte applicata non sono soggette a una soglia di originalità più severa rispetto alle altre opere e ha individuato nella riconoscibilità degli elementi creativi il criterio decisivo per accertare la contraffazione, distinguendolo dal test dell'"impressione generale" tipico del diritto dei disegni e modelli.

  • Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.). Si configura in caso di condotta anticoncorrenziale (ad esempio, quando l'imitazione delle forme di un prodotto altrui genera confusione sul mercato circa la provenienza imprenditoriale).


Una tutela multistrato — design registrato, marchio tridimensionale ed eventuale diritto d'autore — è la soluzione ottimale che ha garantito a numerosi pezzi di Design iconici una tutela lunga ed efficace.


  1. La checklist dei 30 giorni dopo la fiera


Al netto delle scelte strategiche, alcune operazioni concrete vanno fatte tempestivamente, almeno entro le 4 settimane dalla chiusura della fiera espositiva.


Check list da seguire per tutelare il design dopo una fiera

Se compaiono copie del tuo design, agisci rapidamente: fai screenshot al sito, acquista il prodotto per verificare che sia una copia del tuo e contatta un avvocato esperto in materia di privativa industriale.


  1. Conclusioni


Il Salone del Mobile e le altre fiere di settore restano vetrine irrinunciabili per il design italiano. Allo stesso tempo, rappresentano un momento critico per gli imprenditori: esporre significa dare visibilità al proprio lavoro, ma anche rendere potenzialmente copiabile il risultato di un percorso creativo e artigianale costruito spesso in anni di ricerca e sviluppo.


Esporre in sicurezza è possibile. Richiede consapevolezza, tempismo e una strategia di tutela costruita su misura, oltre alla capacità di intervenire nel momento più rilevante: subito dopo che i riflettori si spengono.


Se vuoi capire se il tuo prodotto può essere protetto come disegno o modello e come impostare un deposito solido ed efficace, Appunto Società tra Avvocati è a disposizione per costruire una strategia di tutela e registrazione coerente con i tuoi obiettivi.


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