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Design: cosa cambia dal 1° luglio 2026 con la riforma UE

  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 10 min

Scopri cosa cambia dal 1° luglio 2026 con la riforma UE dei disegni e modelli: deposito EUIPO, GUI, file digitali, ricambi e nuovi diritti di tutela.


immagine di un progetto di occhiali da sole con le fiamme e le corne

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore una parte rilevante della riforma UE sui disegni e modelli. Non è un aggiornamento formale: cambiano definizioni, ambito della tutela, contenuto dei diritti esclusivi e regole di deposito.


Per le imprese che investono in prodotto, interfacce, packaging, componenti e contenuti digitali, il design diventa ancora di più uno strumento operativo di protezione e difesa del vantaggio competitivo.

La riforma europea si muove su due piani. Da un lato, amplia il perimetro della tutela per adattarlo al mercato attuale: animazioni, GUI, elementi digitali e prodotti non fisici entrano in modo più chiaro nel quadro normativo.

Dall’altro, interviene sulla gestione concreta del titolo: rappresentazione della domanda, deposito, diritti conferiti, limiti, ricambi e pubblicazione.

Per chi sviluppa o commercializza prodotti è essenziale capire come depositare meglio, cosa proteggere, quali rischi presidiare e come coordinare registrazione, contratti ed enforcement.

In questa guida vediamo cosa è già cambiato, cosa si applica dal 1° luglio 2026 e quali sono le ricadute pratiche per imprese, designer e titolari di portafogli IP.



Sommario


  1. Cosa sono i disegni e i modelli industriali?

  2. I livelli di tutela dei disegni e modelli industriali: quadro nazionale, europeo e internazionale

  3. Quadro generale della riforma UE design

  4. Addio ai “modelli e disegni comunitari”: modifica della nomenclatura

  5. Tutela di animazione, GUI e prodotti non fisici (art. 3 RDUE)

  6. Conta ciò che si mostra nella domanda: oggetto della protezione e nuovo simbolo Ⓓ (artt. 18-bis e 26-bis RDUE)

  7. Non solo prodotto fisico, ma anche file e software: i diritti conferiti dalla registrazione (art. 19 RDUE)

  8. Riferimento al prodotto, critica e parodia: limitazioni dei diritti conferiti (art. 20 RDUE)

  9. Esaurimento del diritto (art. 21 RDUE)

  10. Clausola di riparazione e pezzi di ricambio

  11. Deposito ed esame delle domande: maggiore peso alla rappresentazione

  12. Legge di delegazione europea 2025 e recepimento della riforma in Italia

  13. Cosa devono fare ora le imprese

  14. Conclusioni

    FAQ


1. Cosa sono i disegni e i modelli industriali?


La tutela del design industriale protegge l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, ossia l’insieme degli elementi visibili che ne determinano l’identità estetica. Tale protezione può essere ottenuta tramite la registrazione di disegni e modelli. In particolare:

  • Disegno: riguarda elementi bidimensionali, come linee, contorni, colori, texture e motivi ornamentali.

  • Modello: ha natura tridimensionale e attiene alla forma del prodotto.


Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli:

a) quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;

b) le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per permettere al prodotto di essere connesso meccanicamente o di interagire con un altro prodotto (c.d. “must-fit exception”).


immagine di cuffie con le orecchie di gatto
Immagine generata con l'IA

 Il disegno o modello è registrabile se dotato dei seguenti requisiti:

  • Liceità: conformità ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume;

  • Novità: assenza di divulgazioni anteriori;

  • Carattere individuale: capacità di suscitare un’impressione generale diversa nel consumatore informato rispetto alle configurazioni preesistenti.

Per approfondimenti, si rinvia alla nostra Guida pratica sulla Registrazione del Design Ⓓ.


2. I livelli di tutela dei modelli e disegni industriali: quadro nazionale, europeo e internazionale


La disciplina dei disegni e modelli industriali opera su tre distinti livelli: nazionale, europeo e internazionale.

A livello nazionale, la normativa disciplina il sistema interno di registrazione e la relativa tutela territoriale, che sorge esclusivamente a seguito della registrazione.

FONTI:

  • D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale;

  • D.M. 13/01/2010, n. 33 - Regolamento di attuazione del c.p.i.

 

La disciplina dell'Unione Europea introduce un titolo di protezione unitario, efficace in tutti i Paesi membri.

FONTI:

  • Direttiva (UE) 2024/2823

  • Regolamento (UE) 2024/2822

  • Regolamento delegato (UE) 2026/137

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/138

Sul piano internazionale, diversi accordi multilaterali consentono il deposito coordinato e semplificato di domande di registrazione in più ordinamenti, garantendo una copertura ampia e omogenea anche oltre i confini dell’Unione.


3. Quadro generale della riforma UE Design


La riforma si fonda su due atti: il Regolamento (UE) 2024/2822 e la Direttiva (UE) 2024/2823, entrambi del 23 ottobre 2024 e pubblicati il 18 novembre 2024. Le modifiche del regolamento si applicano in parte dal 1° maggio 2025 e in parte dal 1° luglio 2026. La direttiva, invece, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 9 dicembre 2027.


4. Addio "modelli e disegni comunitari" (Modifica della nomenclatura)


La riforma introduce innanzitutto un intervento significativo sul piano della terminologia. In conformità al quadro istituzionale delineato dal Trattato di Lisbona, ogni riferimento alla “Comunità Europea” viene sostituito con il riferimento all’“Unione europea”.


Di conseguenza, il Regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari viene ridenominato Regolamento sui disegni e modelli dell’Unione europea (RDUE), mentre i disegni e modelli comunitari diventano disegni e modelli dell’Unione europea (disegni o modelli UE).


Le domande di disegno o modello comunitario già depositate o registrate saranno automaticamente convertite in domande di disegno o modello dell’Unione europea.

Si tratta quindi di una modifica formale che non incide sulla continuità o sulla validità dei diritti, ma che allinea la terminologia del settore alle modifiche del Trattato di Lisbona.


5. Tutela di animazione, GUI e prodotti non fisici (articolo 3 RDUE)


La riforma prende atto che oggi il design non vive soltanto negli oggetti fisici. Vive anche negli ambienti digitali, nelle interfacce, nei file, nelle rappresentazioni dinamiche e nei contenuti destinati a essere fruiti o riprodotti in modalità immateriale.


Il legislatore interviene in modo significativo sulle definizioni contenute nell’articolo 3 RDUE, ampliandone il perimetro applicativo per adattarlo alle evoluzioni tecnologiche e alle nuove forme di espressione del design. In particolare:


  • “Disegno o modello” (art. 3, paragrafo 1, RDUE) La definizione è estesa a includere anche l’animazione, intesa come movimento o transizione di una o più caratteristiche del disegno o modello. L’animazione può consistere in una modificazione progressiva degli elementi visivi, indipendentemente dal mantenimento o meno della loro identità originaria.


  • “Prodotto” (art. 3, paragrafo 2, RDUE) La nozione viene ampliata fino a ricomprendere elementi non fisici. È quindi considerato prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi informatici, a prescindere dal fatto che sia incorporato in un supporto materiale o reso in una forma immateriale.


6. Conta ciò che si mostra nella domanda.

Oggetto della protezione (art. 18-bis, RDUE) e nuovo simbolo Ⓓ (art. 26-bis, RDUE) 


Un rilevante intervento della riforma consiste nell’introduzione dell’art. 18‑bis RDUE, il quale definisce in modo espresso l’ambito oggettivo della protezione attribuita al disegno o modello dell’Unione europea registrato.

La disposizione stabilisce che:

“Sono protette le caratteristiche dell’aspetto di un disegno o modello dell’UE registrato che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.”

Per favorire una maggiore consapevolezza del regime di registrazione dei disegni e modelli, il titolare di un disegno o modello registrato può apporre sui prodotti un avviso di design registrato, rappresentato dalla lettera “D” inscritta in un cerchio (Ⓓ).

Non è un obbligo. Ma, sul piano commerciale e probatorio, può avere utilità concreta: rende più evidente l’esistenza del titolo e rafforza la percezione di presidio del portafoglio IP.


7. Non solo prodotto fisico, ma anche file e software (art. 19 RDUE)


Con la registrazione del design, il titolare acquisisce un diritto esclusivo che gli consente di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l’uso a terzi non autorizzati.


Il novellato art. 19 RDUE amplia e precisa il contenuto dei diritti esclusivi, indicando espressamente gli atti che il titolare può vietare.

In particolare, è ora previsto il divieto di:

  • fabbricare, offrire, immettere sul mercato o impiegare un prodotto nel quale il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato;

  • importare, esportare o detenere tali prodotti per fini commerciali;

  • creare, scaricare, copiare, condividere o distribuire supporti o software contenenti il disegno o modello, quando tali attività siano finalizzate a consentire la fabbricazione di prodotti che incorporino o utilizzino il disegno o modello.


In linea con quanto già previsto nel diritto dei marchi, i titolari possono inoltre vietare il transito nel territorio dell’Unione di prodotti sospettati di costituire contraffazione, anche qualora tali merci non siano destinate a essere immesse in libera pratica nel mercato interno.

Questa estensione rafforza significativamente la capacità di contrasto alle contraffazioni lungo le catene logistiche internazionali.


8.  Riferimento al prodotto, critica, parodia Limitazioni dei diritti conferiti (art. 20 RDUE) e esaurimento dei diritti (art. 21 RDUE)


La riforma introduce due ulteriori limitazioni ai diritti esclusivi del titolare, ridefinendo l’equilibrio tra tutela del design e altri interessi meritevoli di protezione.


La prima limitazione riguarda gli atti necessari per l’identificazione del prodotto. L’art. 20, par. 1, lett. d) RDUE esclude la violazione quando l’uso del disegno o modello è effettuato al solo fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come appartenente al titolare del diritto sul design.


La seconda limitazione, invece, riguarda l’uso del design per fini di commento, critica o parodia. L’art. 20, par. 1, lett. e) RDUE, introdotto dal regolamento modificativo, esclude le condotte poste in essere a fini di commento, critica o parodia, tutelando il diritto alla libertà di espressione. Per rientrare nella limitazione, tali atti devono:

  • conformarsi alla corretta prassi commerciale;

  • non pregiudicare indebitamente il normale sfruttamento economico del disegno o modello.


  1. Esaurimento del diritto (art. 21 RDUE)


Il nuovo art. 21 RDUE, invece,  codifica il principio dell’esaurimento del diritto: i diritti connessi al disegno o modello dell’UE non possono essere invocati per impedire ulteriori atti di commercializzazione relativamente ai prodotti già immessi sul mercato nel SEE (Spazio Economico Europeo) dal titolare o con il suo consenso. La regola è nota, ma la sua formulazione coordinata nella riforma contribuisce a rendere più prevedibile il rapporto tra esclusiva e circolazione dei prodotti.


  1. Clausola di riparazione


La direttiva armonizza la disciplina dei componenti di prodotti complessi utilizzati ai soli fini di riparazione.

In sintesi, la protezione del design non deve trasformarsi in un monopolio sul mercato dei ricambi quando il componente serve soltanto a ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso. La clausola di riparazione si accompagna però a un obbligo informativo: fabbricanti e venditori devono informare chiaramente i consumatori sull’origine commerciale e sull’identità del produttore del pezzo destinato alla riparazione.

La direttiva prevede anche una disciplina transitoria: se l’8 dicembre 2024 uno Stato membro già riconosceva protezione ai design dei ricambi in questo ambito, può mantenerla, per i titoli depositati prima di quella data, fino al 9 dicembre 2032. Questo punto interessa in modo diretto chi opera nella componentistica, nell’automotive e nei mercati aftermarket.


11. Deposito ed esame delle domande: maggiore peso alla rappresentazione


La riforma introduce modifiche significative alla procedura di deposito ed esame delle domande di disegno o modello dell’Unione europea, con l’obiettivo di rendere il sistema più semplice, prevedibile e coerente con quello dei marchi dell’UE.

Deposito esclusivo presso l’EUIPO

Le domande per la registrazione di un design dell'Unione Europea non possono più essere presentate tramite gli uffici nazionali.

Tassa di deposito come requisito essenziale della data di deposito

Il pagamento della tassa di deposito diventa necessario per ottenere una data di deposito valida. Tuttavia, per agevolare i richiedenti, la tassa può essere pagata entro un mese dalla presentazione della domanda.

Abolizione dei campioni fisici

I campioni materiali non sono più ammessi, in favore di un sistema completamente digitale.

Abolizione del requisito dell’unità di classe

I richiedenti possono includere nella stessa domanda disegni o modelli appartenenti a classi diverse della Classificazione di Locarno.

Limite numero di disegni o modelli in una domanda multipla

Le domande multiple possono contenere fino a 50 disegni o modelli, anche appartenenti a classi diverse.

Differimento della pubblicazione

La pubblicazione differita non è più soggetta al pagamento di una tassa di pubblicazione. Al momento del deposito il richiedente può chiedere che la pubblicazione del disegno o modello dell’UE registrato sia differita per un periodo fino a trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, in caso di rivendicazione di una priorità, dalla data di priorità. Se successivamente intende impedire la pubblicazione dello specifico disegno o modello, il richiedente deve presentare una rinuncia espressa.


12. Legge di delegazione europea 2025 per recepire la riforma sui modelli o disegni


Lo scorso 25 marzo 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge di delegazione europea 2025 (L. 17 marzo 2026, n. 36). Con tale provvedimento, il Parlamento ha conferito al Governo un termine di dodici mesi per:

  • recepire la direttiva (UE) 2024/2823 relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli;

  • adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/2822, che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.


La legge costituisce il presupposto normativo necessario per l’aggiornamento della disciplina italiana in materia di design, assicurando la piena armonizzazione del sistema interno al quadro normativo europeo riformato.


  1. Cosa devono fare ora le imprese


La riforma non va letta come un aggiornamento teorico. Ha ricadute operative immediate.

Per chi deposita design, oggi è essenziale:

  • impostare con più attenzione la rappresentazione grafica del titolo;

  • valutare se proteggere anche elementi digitali, dinamici o di interfaccia;

  • considerare il rischio di riproduzione tramite file, modelli digitali e stampa 3D;

  • rivedere le strategie nei settori dove pesano ricambi e componentistica;

  • coordinare fin dall’inizio deposito, contratti, enforcement e comunicazione commerciale.

Un design registrato bene vale di più, dura meglio e si difende meglio.


14. Conclusioni


La riforma UE dei disegni e modelli porta il sistema europeo del design su un terreno più moderno e più aderente alla realtà del mercato.

Non si tratta solo di un cambio di nome. Entrano nel perimetro della tutela le animazioni, i prodotti non fisici e gli ambienti digitali; si rafforza il controllo sui file e sui mezzi di riproduzione; si chiariscono limiti ed eccezioni; si riscrive la partita dei ricambi; si dà più importanza alla qualità del deposito.


Per imprese, designer e titolari di portafogli IP il messaggio è netto: la registrazione del design resta uno strumento decisivo, ma va gestita in modo più strategico di prima.


Se vuoi capire se il tuo prodotto può essere protetto come design e come strutturare un deposito efficace, il team di Appunto può aiutarti a impostare la strategia di tutela e registrazione.


Appunto Società tra Avvocati


Servizio registrazione Design Appunto


FAQ


Qual è la differenza tra un modello/disegno e un brevetto?

Il design protegge l’aspetto esteriore del prodotto. Il brevetto protegge invece una soluzione tecnica. Sono strumenti diversi, con funzione diversa, e in alcuni casi possono convivere sullo stesso prodotto.

Posso usare il simbolo Ⓓ su un design che ho creato?

Sì, ma solo se il design è stato registrato.

Ho registrato un modello/disegno industriale. Devo obbligatoriamente usare il simbolo Ⓓ?

No. Il nuovo avviso di design è facoltativo, ma consigliato per rendere evidente la protezione e dissuadere utilizzi non autorizzati.

Cosa cambia dal 2026 per chi registra un design nell’UE?

La riforma introduce definizioni più ampie, rafforza i diritti esclusivi e semplifica il deposito della domanda di registrazione.

Posso proteggere anche un’interfaccia grafica o un elemento digitale?

Sì. La riforma amplia la nozione di prodotto e include espressamente, tra gli altri, GUI, simboli, loghi, caratteri tipografici e forme non fisiche.

 


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