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Aeroporto pubblico, marchio privato: il caso “Trump International Airport” e la forza del marchio

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Una società privata legata al Presidente USA deposita i marchi e il Palm Beach International Airport cambia nome in "Donald J. Trump International Airport".


Aeroporto pubblico, marchio privato: il caso “Trump International Airport”
Immagine generata con IA


1) I fatti


Tra il 13 e il 14 febbraio 2026 la società DTTM Operations LLC – indicata come veicolo di gestione e tutela del portafoglio IP legato al “Trump brand” – ha depositato negli Stati Uniti tre domande di registrazione di marchio nel settore degli aeroporti (di seguito i link alla banca dati ufficiale marchi statunitense):



Estratto della domanda di registrazione “President Donald J. Trump International Airport” dalla banca dati USA
Estratto della domanda di registrazione “President Donald J. Trump International Airport” dalla banca dati USA

Le domande sono state redatte con il fine di proteggere un ecosistema aeroportuale e un programma di prodotti/servizi collegati.

Nel frattempo, in Florida è in corso un progetto di rinomina dell’aeroporto di Palm Beach con una denominazione che include il nome di Trump, con costi di rebranding stimati nell’ordine di milioni di dollari (link all'articolo).

L’analisi del Comitato del Senato della Florida su CS/SB 706 descrive la rinomina come Donald J. Trump International Airport e indica che la modifica è subordinata anche alla stipula di un accordo con il titolare dei diritti per l’uso commerciale della denominazione (segnaletica, pubblicità, merchandising, branding) “a costo zero” per la contea.


estratto da CS/SB 706


2) Perché questi depositi non sono "standard”


Le summenzionate registrazioni sono inusuali: le denominazioni di aeroporti, quando sono oggetto di tutela/registrazione, normalmente sono di titolarità di soggetti pubblici o gestori dell’infrastruttura, non di una società privata terza rispetto all’ente che governa l’aeroporto. Questa asimmetria – infrastruttura pubblica / segno distintivo in mano privata – genera una frizione giuridica e di governance.

Secondo quanto riportato da più fonti, la Trump Organization ha dichiarato che lo scopo sarebbe difensivo (protezione del nome da usi impropri) e non orientato al profitto sul caso specifico; ma il tema, da un punto di vista di diritto industriale, resta: chi possiede il segno controlla le condizioni d’uso e, nei modelli di licenza, la qualità e le modalità di sfruttamento sono elementi essenziali.


3) Traduzione in “rischi di progetto”


Al netto dei profili politici, un esame strategico della posizione (come farebbe qualunque direzione legale/marketing) evidenzia tre rischi:


  1. Rischio di blocco: investire su un nome (delibere, segnaletica, campagne, partnership) registrato da un terzo comporta un grave rischio, in quanto il titolare può vietarne in un secondo momento l'uso.

  2. Rischio di negoziazione forzata: per usare il nome “commercialmente” (servizi, merchandising, sponsorizzazioni) diventa necessario sedersi a un tavolo con chi detiene i diritti.

  3. Rischio reputazionale e di compliance: quando il segno si aggancia a figure politiche o enti pubblici, entrano in gioco ulteriori piani (autorizzazioni, conflitti, opportunità, trasparenza).


4) E in Italia?


In Italia il quadro è chiaro: i nomi di persona possono costituire marchio, ma con vincoli stringenti quando si entra nell’area dei nomi notori e dei segni usati in ambito politico.

  • L’art. 7 CPI ammette, tra i segni registrabili, anche le parole e i nomi di persone (se distintivi).

  • L’art. 8 CPI detta due presìdi decisivi:

    • tutela su ritratti (consenso) e su nomi altrui (registrabilità condizionata, e possibile richiesta di consenso);

    • soprattutto: se notori, i nomi e i segni usati in campo politico possono essere registrati solo dall’avente diritto o con consenso.

  • L’art. 10 CPI limita la registrazione di segni con simboli/emblemi di interesse pubblico, salvo autorizzazione, e prevede un presidio specifico per marchi con significazione politica o alto valore simbolico (coinvolgimento di amministrazioni competenti).

  • L’art. 14 CPI esclude la registrazione di segni contrari a legge/ordine pubblico/buon costume o ingannevoli, e di segni che violano diritti altrui.


Infine, la “conseguenza economica” del marchio:

  • Con la registrazione, il titolare ottiene il diritto di uso esclusivo e di vietare ai terzi l’uso di segni identici (e, in determinate condizioni, simili) nell’attività economica per prodotti/servizi.


5) Checklist Appunto (da usare prima di apporre il nome su un’insegna)


Se avete in programma:

  • rinomina di strutture (anche private) con forti ricadute pubbliche,

  • accordi di sponsorizzazione/naming,

  • progetti con personaggi noti (politica, sport, spettacolo),

  • merchandising collegato a luoghi/servizi,


la sequenza operativa dovrebbe essere la seguente:

  1. Ricerca (Italia/UE + Paesi rilevanti) sul nome e sulle varianti (sigle incluse).

  2. Verifica titolarità/consensi se rilevano nomi notori o in ambito politico (art. 8 CPI).

  3. Valutazione “pubblica”: emblemi, stemmi, interesse pubblico, e rischio di dinieghi/obiezioni (art. 10 CPI).

  4. Deposito mirato: classi e specifiche coerenti con il modello di business.

  5. Contratti: se c’è licenza o co-titolarità, servono clausole serie su qualità, controllo, ambiti, revoca, e uso del segno.


6) Conclusione


Il caso “Trump Airport” è utile perché rende evidente che il marchio è l'asset fondamentale.

Se il perimetro di diritti ad esso correlati non è sotto controllo, ogni investimento (segnaletica, sito, campagne, accordi commerciali, promozione e sponsorizzazioni) resta esposto a due esiti tipici: blocco operativo o negoziazione a condizioni dettate da terzi.


Se state valutando un nome “ad alto impatto” (infrastrutture, iniziative pubbliche, personaggi noti, sponsor), Appunto può strutturare la verifica e realizzare la migliore architettura di tutela per i tuoi asset.



APPUNTO Starl




FAQ


1) Posso registrare come marchio il nome di una persona famosa in Italia?

Solo in casi specifici. Se il nome (o segno) è notorio ed è usato, tra l’altro, in campo politico, la registrazione è ammessa solo dall’avente diritto o con consenso.


2) Cosa rischio se lancio un progetto di naming senza verifica dei marchi utilizzati?

Si rischia il blocco del progetto, il rebranding a posteriori, contenzioso o negoziazione “in salita” con chi detiene diritti anteriori.


3) Quali norme italiane regolano nomi e segni “sensibili”?

Art. 8 CPI (nomi e segni notori, ambito politico), art. 10 CPI (stemmi e segni di interesse pubblico), art. 14 CPI (liceità/ingannevolezza) e art. 20 CPI (diritti conferiti dalla registrazione).


4) In UE esistono limiti simili?

Sì: tra gli impedimenti assoluti rientrano i marchi contrari a ordine pubblico/buon costume e quelli ingannevoli (Reg. UE 2017/1001).


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