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Rihanna e Puma: quando i social possono compromettere il tuo diritto di esclusiva

Un post di Rihanna ha invalidato il design registrato di Puma


(divulgazione al pubblico di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 6/2002)




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Il 16 dicembre 2014 la popstar internazionale Rihanna pubblicava sul social network Instagram una serie di foto per annunciare la sua collaborazione con Puma, nota società tedesca di abbigliamento e calzature sportive, di cui era appena divenuta direttrice creativa.

Gli scatti condivisi sulla pagina dell’artista (due dei quali riportati di seguito) ritraevano quest’ultima, in diverse pose e da diverse angolazioni, con indosso un paio di sneakers bianche, con la suola alta e nera, contrassegnate con il marchio “Puma”.


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Nei giorni immediatamente successivi, inoltre, venivano pubblicati su alcune riviste online e siti web (tra cui forbes.com) degli articoli che riportavano la notizia della nomina di Rihanna a nuova direttrice creativa di Puma e che riproducevano anche in quelle sedi le immagini tratte dall’account Instagram dell’artista, raffigurata con indosso le medesime scarpe.

 

Come si vedrà in seguito, la pubblicazione ha compromesso la registrazione quale modello delle sneakers in questione.

 

Il 26 luglio 2016 la Puma, infatti, depositava presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di protezione del modello comunitario, poi registrato con il numero 003320555-0002, relativo ad una scarpa rappresentata nelle seguenti sette vedute:


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Il 22 luglio 2019 la Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV, società olandese che produce e commercializza calzature, presentava all’EUIPO una domanda di nullità del modello di scarpa registrato di Puma per carenza di uno dei requisiti di proteggibilità dei disegni o modelli comunitari, il carattere individuale.


Un disegno o modello presenta un carattere individuale (e, al sussistere degli altri requisiti, può dunque essere validamente tutelato) se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico precedentemente.


Nel caso di specie, gli olandesi sostenevano che la pre-divulgazione via social media delle immagini che rappresentavano le scarpe ad opera di Rihanna avesse distrutto il carattere individuale del disegno o modello registrato successivamente da Puma. Sia l’EUIPO in sede amministrativa (in due gradi di giudizio), sia il Tribunale dell’Unione Europea (General Court – Sixth Chamber) in sede giurisdizionale, gli hanno dato ragione.

 

Questo interessante caso ha posto l’accento sull’importanza di valutare attentamente cosa si può e cosa invece non è opportuno pubblicare sulle piattaforme online per evitare di incorrere in violazioni di diritti di proprietà intellettuale altrui o…propri!



Con la sentenza del 6 marzo 2024, emessa nella causa T-647/22, i giudici hanno dichiarato nulla la domanda di registrazione del modello di Puma, ritenendo che il design registrato fosse privo di carattere individuale ai sensi degli articoli 4(1) e 6 del Regolamento (CE) n. 6/2002, perché un modello identico era stato già divulgato al pubblico ben prima dei dodici mesi antecedenti alla data di deposito della domanda di registrazione. Secondo l’articolo 7(2)(b) del Regolamento, infatti, un disegno o modello divulgato al pubblico e poi registrato entro i successivi dodici mesi si considera ancora validamente tutelabile (si tratta del cosiddetto “periodo di grazia”, previsto per permettere al titolare di verificare in concreto la risposta del pubblico e valutare l’opportunità di procedere con la formalizzazione della registrazione). Nel caso di specie, tuttavia, tra la prima esposizione del modello con i post di Rihanna (dicembre 2014) e il deposito della domanda di registrazione da parte di Puma (luglio 2016) erano trascorsi oltre diciannove mesi.


Le immagini postate, inoltre, erano a tal punto nitide e chiare che consentivano un’identificazione inequivocabile del modello di scarpe anteriore, da cui derivava l’assenza di carattere individuale del modello successivo messo a confronto. Né Puma era stata in grado di dimostrare che, al contrario, le pubblicazioni dedotte in giudizio dalla controparte non erano sufficienti a consentire agli ambienti specializzati dell’Unione Europea di venire a conoscenza del modello anteriore, oppure che le stesse erano state manipolate al fine di alterare i fatti.


Puma, in effetti, aveva provato a sostenere che le foto in questione erano troppo scure e sfocate, che si concentravano su Rihanna piuttosto che sulle scarpe, che non permettevano di identificare tutte le sette vedute del modello successivamente registrato e che, pertanto, non contenevano dettagli sufficienti a rendere visibili le caratteristiche del modello anteriore che ne formavano l’impressione generale. A sostegno di tali argomentazioni, era stato evidenziato – tra l’altro – che la piattaforma Instagram viene utilizzata quasi esclusivamente su telefoni cellulari (dunque su schermi piccoli), che la qualità degli scatti ivi pubblicati viene automaticamente degradata e che, peraltro, all’epoca dei fatti (2014) l’applicazione non consentiva ancora di ingrandire le immagini (funzione introdotta nel 2016).


Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che da quegli scatti le caratteristiche del modello in questione fossero immediatamente identificabili da varie angolazioni, non solo ingrandendo le foto (ad esempio a seguito di screenshot, possibile anche all’epoca dei fatti) ma anche a occhio nudo.

“[…] a shoe with a number of lines along the upper and a decorative top stitching, delineating the throat of the shoe and the heel tab; an upper with a low collar which is approximately the same thickness as the sole; a large flat sole of uniform thickness with pronounced ribbing, which creates a ledge with the upper; an Achilles notch that is the same height as the throat of the shoe; seven pairs of circular eyelets and a thick shoe lace; a pattern of two parallel lines of small holes (dots) on the side of the upper; a verbal and figurative element, located on one side of the upper”

Caratteristiche del modello anteriore, par. 38 sentenza 6 marzo 2024, causa T-647/22


I giudici europei, inoltre, hanno respinto la tesi di Puma secondo cui gli ambienti specializzati del settore di riferimento non sarebbero stati interessati alle scarpe di Rihanna nel 2014: all’epoca l’artista già godeva di fama mondiale e, pertanto, una parte non trascurabile delle persone che erano interessate alla musica o a Rihanna stessa (quindi anche al suo outfit) avevano certamente visto le foto in questione, discernendo da esse l’aspetto delle scarpe indossate dalla star e, così, le caratteristiche del modello anteriore.


Puma ha impugnato la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (caso C-355/24 P). Con l'ordinanza del 24/09/2024, la Corte ha dichiarato l'appello di Puma improcedibile, in quanto ha ritenuto che il caso di specie non fosse idoneo a sollevare delle questioni giuridiche significative in relazione all'unità, coerenza ed evoluzione della normativa europea, ai sensi dello Statuto e delle norme procedurali della Corte.


Questa vicenda conferma che un post su Instagram costituisce evento di divulgazione di un disegno o modello, idoneo a inficiarne il carattere individuale, qualora si decida successivamente di registrarlo.

Se hai intenzione di registrare un disegno o modello, presta attenzione ai tuoi prossimi post!



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