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Ricreare un software senza copiarlo è lecito: la crisi di valore del codice

10 minuti fa
Tempo di lettura: 12 min

Oggi poche ore con l’IA possono bastare a realizzare un’alternativa a un programma semplice.

Come si protegge chi investe nel software, quando il diritto d’autore non basta più?


Immaginiamo che Adobio sia il titolare di un software che consente di leggere e unire documenti PDF, estrarne alcune pagine, aggiungere annotazioni, firmare, etc.

Un concorrente potrebbe chiedere a Claude Code di sviluppare un programma capace di eseguire le stesse operazioni e poi commercializzare il prodotto.

La coincidenza delle funzionalità, da sola, non costituirebbe una violazione del diritto d’autore sul software originario e il concorrente potrebbe quindi commercializzare il suo software.

Ricreare un software senza copiarlo è, infatti, perfettamente lecito.


Questa possibilità è coerente con una scelta precisa del legislatore: merita tutela la materializzazione del programma (la scrittura del codice) e non le funzioni che svolge.


L'avvento degli agenti di coding ha quindi reso obsolete le leggi che proteggono i programmi per elaboratore?


Diritto d'autore sul software e intelligenza artificiale: il costo di ricreare un programma crolla a due ore

Sommario



1. Il diritto d’autore protegge la materializzazione del programma (il codice), non le sue funzionalità


La distinzione fondamentale è quella tra un'idea e la sua estrinsecazione materiale: l'idea astratta non trova alcuna tutela nel nostro ordinamento.

D'altronde, non è possibile alcuna indagine su ciò che accade nel foro interno dell'autore.


Non è l'«idea» della sequenza di accordi del Canone di Pachelbel ad essere meritevole di tutela (si tratta di una delle progressioni di accordi più abusate del pop, si veda Basket Case dei Green Day), ma è la composizione di quella specifica serie di note e tempi materializzata da Pachelbel (eventualmente, lo spartito) che può essere protetta.


Del pari, Tolkien (gli eredi) non potrebbe vantare un'esclusiva sull'idea di un anello magico dotato di oscuri poteri, ma certamente potrebbe contestare l'uso da parte di terzi di quelle specifiche sequenze di parole che ha scelto per descriverlo. Nessuno potrebbe lecitamente riprodurre in un'opera propria la sequenza di parole:

«One ring to rule them all,

One ring to find them,

One ring to bring them all

and in the darkness bind them.»


Per il software vale un principio analogo.

La legge protegge

“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce” (art. 2, n. 8, legge n. 633/1941; art. 1, par. 2, direttiva 2009/24/CE).


Giurisprudenza: la Sentenza SAS Institute.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito questo principio nella sentenza SAS Institute del 2 maggio 2012, causa C-406/10. La controversia riguardava un programma progettato per riprodurre le funzionalità di un sistema concorrente senza accedere al suo codice sorgente né decompilarne il codice oggetto. Ai punti 40 e 41, la Corte spiega che proteggere le funzionalità mediante diritto d’autore consentirebbe di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico; la tutela dell’espressione lascia invece spazio alla creazione indipendente di programmi simili, o persino identici nelle funzioni, purché non si copi il codice.


La libertà non riguarda solo il risultato, ma anche il metodo. Chi ha il diritto di usare una copia del programma può osservare, studiare e sperimentare il suo funzionamento per individuare le idee e i principi su cui si basa (art. 5, par. 3, direttiva; art. 64-ter, comma 3, legge n. 633/1941), e la clausola contrattuale che lo vieta è nulla (art. 8 direttiva). SAS Institute lo conferma nel secondo punto del dispositivo. Il limite è la decompilazione del codice oggetto, consentita soltanto per ottenere l’interoperabilità (art. 6 direttiva; art. 64-quater legge n. 633/1941).

La conseguenza è importante: un’impresa può avere un diritto esclusivo sul proprio programma senza avere un diritto esclusivo sul risultato che quel programma permette di ottenere, né sulla possibilità che altri lo studino per ottenerlo.


2. La ragione economica della tutela


Il fine ultimo del legislatore è quello di trovare un punto di equilibrio che favorisca il progresso nella comunità dei consociati: da un lato uno sbarramento è necessario per remunerare l'autore (se fosse possibile copiare liberamente, nessuno investirebbe tempo per la creazione di opere), dall'altro, uno sbarramento eccessivo costituisce monopoli che paralizzano lo sviluppo della comunità.


Il considerando 2 della direttiva 2009/24/CE richiama un’asimmetria: creare un programma richiede considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie; copiarlo può costare pochissimo.

La protezione autorale interviene contro l’appropriazione del risultato di quell’investimento mediante riproduzione non autorizzata. Al tempo stesso, lascia libera la realizzazione indipendente di alternative.


3. Che cosa cambia con l’intelligenza artificiale


L’esempio di Adobio nasce da un caso reale, avvenuto nel nostro studio.

Una Collega ha realizzato -per sé stessa- con Claude Code un’applicazione che apre i PDF, li unisce, ne estrae pagine, aggiunge annotazioni e riconosce il testo delle scansioni (l'ha chiamata PIDDYEFFIES). Non ha scritto una riga di codice: ha descritto ciò che voleva, provato il risultato e chiesto delle correzioni. Tempo complessivo di realizzazione: circa 2 ore.


PIDDYEDDIES

Non è naturalmente paragonabile al prodotto di Adobio: non gestisce i moduli complessi, non verifica le firme qualificate, non ha anni di correzioni accumulate. Ma copre abbondantemente ciò che serve nel lavoro quotidiano, cioè l’uso per cui la maggior parte delle persone compra, o non compra, un lettore di PDF.

Che cosa c’è dentro PIDDYEFFIES

Il modello non ha scritto il motore che interpreta e disegna i PDF. Ha usato MuPDF, una libreria sviluppata in oltre quindici anni dalla società Artifex, e altri componenti liberamente disponibili. Ha scritto l’interfaccia e il codice che tiene insieme i pezzi, cioè la parte più semplice.

Del codice di Adobio non è stato riprodotto niente. Ma MuPDF è protetta dal diritto d’autore ed è concessa in licenza AGPL: chi la incorpora in un programma che distribuisce a terzi deve rilasciare anche il proprio codice con la stessa licenza, oppure acquistare da Artifex una licenza commerciale.

Il diritto d’autore smette di proteggere Adobio contro i concorrenti e comincia a regolare i rapporti tra i concorrenti e chi fornisce loro i mattoni.

Il divieto di copia del codice era una barriera significativa perché realizzare un’alternativa costava molto. Se costa poco, il divieto rimane ma la barriera d'ingresso economica si abbassa. Nessuno ha interesse a copiare il codice di Adobio (e a rischiare una causa) quando può ottenere lo stesso risultato in modo lecito e ad un costo contenuto.

Per un’intera categoria di programmi, l’esclusiva sul codice ha già perso buona parte della sua capacità di proteggere l’investimento di chi lo ha sviluppato per primo.

La legge non è cambiata, ma è cambiato il costo di fare ciò che la legge ha sempre permesso.


4. Un programma generato dall’AI non è automaticamente indipendente


Occorre tenere presente una condizione essenziale: l’alternativa deve essere realizzata senza riprodurre illecitamente elementi espressivi protetti. Chiedere a un modello di generare il codice non dimostra, da solo, che questa condizione sia rispettata.


Gli input. È diverso descrivere le operazioni che si desidera ottenere oppure fornire al modello il codice di un concorrente e chiedere di riscriverlo per nasconderne la provenienza. Cambiare nomi, riorganizzare istruzioni o tradurre il programma in un altro linguaggio non esclude la riproduzione di elementi tutelati.

Gli output. I modelli linguistici sono addestrati su enormi quantità di codice pubblico e possono restituire, in tutto o in parte, frammenti che hanno memorizzato.

Giurisprudenza: GEMA vs OpenAI

Il Tribunale regionale di Monaco I, nella causa GEMA c. OpenAI (sentenza 11 novembre 2025, 42 O 14139/24), ha ritenuto:

  • che la memorizzazione di opere protette nei parametri di un modello costituisca riproduzione;

  • che l’output che le restituisce sia a sua volta riproduzione e comunicazione al pubblico;

  • che l’eccezione per l’estrazione di testo e dati copra l’addestramento ma non la fissazione dell’opera nel modello; e

  • che la riproduzione sia imputabile al fornitore, non all’utente che ha formulato un prompt generico.

La decisione riguardava testi di canzoni, ma il principio rimane valido in quanto non dipende dal tipo di opera.

Gran parte del codice disponibile in rete è distribuito con licenze open source che impongono condizioni, dall’attribuzione al copyleft: un frammento riprodotto senza rispettarle rende il codice non indipendente, e chi lo commercializza come proprietario viola il diritto d’autore di un terzo (non del concorrente che intendeva evitare, ma dell’autore della libreria presa "in prestito" dall'agente di coding).


Gli altri limiti. L’assenza di violazioni del diritto d’autore sul programma non esaurisce la valutazione giuridica. La direttiva fa espressamente salve le altre discipline: brevetti, marchi, concorrenza sleale, segreti commerciali, diritto contrattuale (art. 8).

Esistono infatti numerose altre tutele che intervengono tangenzialmente su un programma per elaboratore, quali:

  • la concorrenza sleale (es: un’imitazione pedissequa sistematica dei prodotti software altrui può costituire concorrenza parassitaria);

  • il marchio (Il nome e il logo del programma originale possono godere di autonoma tutela);

  • il brevetto (quando il software ha una funzione tecnica, può essere oggetto di privativa brevettuale);

  • il design (es: l'aspetto esteriore dell'interfaccia grafica);

  • il segreto industriale (es: se Tizio sottrae dei segreti commerciali a Caio e poi li usa per redigere il codice, la condotta è sanzionata dal CPI).

La possibilità di riprodurre le funzionalità è dunque un principio preciso, non un’autorizzazione generale a clonare qualsiasi elemento di un prodotto.


5. Il codice resta protetto, ma perde centralità economica


Ci si chiede dunque se la perdita di efficacia del diritto d'autore sia compatibile con la ratio della legge.

La risposta pare affermativa, in quanto una concorrenza più accessibile può essere coerente con la volontà del legislatore di non arrestare il progresso tecnico.

Giurisprudenza: la Sentenza Sony/Datel.

La sentenza Sony/Datel del 17 ottobre 2024, causa C-159/23, rende particolarmente chiaro questo equilibrio. Ai punti 47 e 48, la Corte richiama sia la tutela contro la riproduzione non autorizzata e la distribuzione di copie pirata sia l’esigenza di non ostacolare lo sviluppo indipendente:

punto 48: "il regime giuridico della tutela dei programmi per elaboratore non conferisce un monopolio che ostacola la creazione indipendente e pertanto non arresta il progresso tecnico. Inoltre, i concorrenti dell’autore di un programma per elaboratore, una volta stabilito mediante un’analisi indipendente quali idee, regole o principi vengano usati, sono liberi di creare la propria applicazione al fine di realizzare prodotti compatibili. Essi possono, inoltre, basarsi su un’idea identica ma non possono usare la stessa espressione di altri programmi protetti."

La controversia riguardava la modifica di variabili nella memoria RAM durante l’esecuzione di un videogioco, non la generazione di software mediante IA; il suo contributo al ragionamento rimane comunque valido in quanto ribadisce le finalità e i limiti della protezione.

Ne discende che potrebbe non essere lo strumento "diritto d'autore" ad aver smesso di funzionare.


Il diritto d’autore sul software protegge ancora oggi dalla pirateria, cioè dalla copia del programma in quanto tale e regge il sistema delle licenze: tutto il software a codice aperto esiste perché il codice è protetto, e l’IA, che costruisce con i mattoni altrui, aumenta la dipendenza dalle licenze invece di ridurla.


Quello che è cambiato è il bene protetto.

Il diritto d’autore sul software funziona esattamente come prima, ma il codice non vale più come prima.

Una serratura non diventa obsoleta perché la casa accanto è diventata economica da costruire: continua a chiudere la porta, anche se la casa vale meno.

Per un’intera categoria di programmi, scrivere il codice non è più l’investimento da difendere, perché non è più un investimento.


Vale anche in senso inverso. Il codice generato da un modello ha una paternità incerta: la legge n. 132/2025 (art. 25) protegge le opere create «con l’ausilio» dell’IA solo se sono «risultato del lavoro intellettuale dell’autore», e un prompt spesso descrive funzioni ed è dotato di scarso carattere creativo.

Il concorrente di Adobio entra sul mercato con un prodotto che, forse, non è protetto nemmeno a suo favore.

Il codice così si svaluta due volte: non difende chi lo ha scritto per primo e non difende chi lo fa generare.


Il problema non si risolve estendendo la protezione alle funzionalità (ipotesi che la Corte di giustizia ha escluso per buone ragioni).

Si risolve, per le imprese, spostando il vantaggio competitivo dove il codice non arriva.


  1. Allora come si protegge chi investe nel Software?


La domanda che ci viene posta dai clienti è dunque

«cosa resta mio, se il codice lo riscrivono in due ore»?

La risposta è che resta molto, a condizione di spostare la protezione dal codice agli altri strumenti di tutela che l'ordinamento offre.


Dove si concentra il valore del software

  • Il marchio. Chi vuole Adobio continua a cercare Adobio. Il concorrente può replicare le funzioni, non il nome, il logo, la reputazione. Per una categoria di software che si è svalutata, il marchio registrato (classi 9 e 42) diventa il primo asset da proteggere.


  • Il segreto commerciale (artt. 98 - 99 Cpi). La Corte di giustizia consente di studiare il programma pubblicato, ma naturalmente non si può esaminare ciò che rimane segreto. La logica di elaborazione, i parametri, le regole affinate su anni di casi reali, i dati di addestramento, non sono osservabili e quindi non si possono replicare per osservazione. E' necessario fare delle scelte strategiche: ciò che si consegna al cliente come programma installato è esposto; ciò che si eroga come servizio resta nascosto. Il segreto commerciale protegge questa parte, ma solo se l’impresa adotta misure ragionevoli per mantenerla segreta: accordi di riservatezza, controllo degli accessi, documentazione di cosa è segreto e perché.


  • Le banche di dati. Un lettore di PDF si rifà in due ore; dieci anni di documenti classificati, annotazioni, correzioni e comportamenti degli utenti no. Le banche di dati costituite con investimento rilevante hanno una tutela propria (art. 102-bis l.d.a.), e i dati raccolti legittimamente sono la parte del prodotto che l’IA non può generare. Vanno trattati come il bene principale: con un titolo d’uso chiaro, nel rispetto del GDPR, e con contratti che ne vietino l’estrazione.


  • I contratti. La clausola che vieta di studiare il programma è nulla; ma dove il diritto d’autore e il diritto sui generis non arrivano, il contratto arriva. La Corte di giustizia ha ammesso che il titolare di una banca di dati non protetta possa limitarne contrattualmente l’uso da parte di terzi (sentenza Ryanair, C-30/14, 15 gennaio 2015). Condizioni d’uso, licenze API, divieti di scraping e di accesso automatizzato, limiti di ritrasferimento: sono strumenti che valgono tra le parti, e tra le parti bastano a rendere costosa la replica di ciò che il codice non contiene.


  • L’interfaccia. Le funzioni sono libere, l’aspetto estetico no. Un’interfaccia grafica originale è protetta dal diritto d’autore come opera (CGUE, BSA, C-393/09) e potrebbe essere registrata come disegno e modello industriale. Chi copia pedissequamente interfaccia, nomi, struttura e materiali risponde di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), anche se non ha copiato una riga di codice.


  • Il brevetto, quando c’è. Il software «in quanto tale» non è brevettabile (art. 45 c.p.i.; art. 52 CBE), ma lo è l’invenzione che, attraverso il software, produce un effetto tecnico ulteriore rispetto al semplice funzionamento dell’elaboratore: il controllo di una macchina, l’elaborazione di un segnale o di un’immagine, un metodo che rende più efficiente la memoria o la trasmissione dei dati. In quei casi, e solo in quelli, la privativa copre la funzione, cioè proprio ciò che il diritto d’autore lascia libero. Riguarda pochi programmi, ma per quelli è lo strumento di tutela più idoneo.


  • La paternità del proprio codice. Infine, chi genera il proprio software con l’IA deve prepararsi a dimostrare che è suo: conservare architettura, specifiche e scelte progettuali, documentare la revisione umana, verificare le licenze dei componenti. Non solo per proteggere il codice, ma perché un investitore o un acquirente lo chiederà. La due diligence sulla provenienza del codice generato è già una voce standard nelle operazioni sul software.


Resta certamente dell'imprenditore, dunque, tutto ciò che il concorrente non può ottenere osservando il programma e descrivendolo a un modello: il nome con cui i clienti lo cercano, ciò che gira sui suoi server, i dati che ha accumulato, le condizioni che impone a chi usa il servizio, l’aspetto con cui il prodotto si presenta.

Checklist per chi investe nel software

  1. Registrare il marchio del prodotto (classi 9 e 42) prima del lancio.

  2. Tenere la logica di valore sul server; distribuire il meno possibile come programma installato.

  3. Mappare i segreti commerciali e adottare misure di protezione documentate (NDA, accessi, log).

  4. Trattare i dati come l’asset principale: titolo d’uso, GDPR, divieto contrattuale di estrazione.

  5. Scrivere condizioni d’uso e licenze API che regolino scraping, accesso automatizzato e ritrasferimento.

  6. Registrare l’interfaccia come design, se originale.

  7. Valutare il brevetto quando il software ha un effetto tecnico.

  8. Per il codice generato con l’IA: conservare architettura e specifiche, documentare la revisione umana, verificare le licenze open source (una libreria AGPL in un prodotto proprietario è una violazione).

  9. Studiare i programmi concorrenti è lecito; dare al modello il loro codice, manuale o binario decompilato non lo è.


Conclusioni


No, l’intelligenza artificiale non rende obsoleta la tutela del diritto d’autore sul software; rende tuttavia obsoleto il codice come unico centro di valore.


Quando un’applicazione equivalente si ottiene in due ore, l’esclusiva sul codice continua a esistere, ma protegge un bene che chiunque può rifare. La serratura funziona; è la casa che costa meno.


Chi investe nel software dovrebbe prestare maggiore attenzione nel difendere ciò che il codice non mostra; l'ordinamento fornisce già gli strumenti che fino a ieri erano accessori, mentre oggi sono essenziali.


Gli LLM non hanno quindi reso lecito copiare il software altrui, ma hanno reso il software altrui meno degno di essere copiato.


Avv. Matteo Maggio


Riferimenti


Normativa

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), artt. 2 n. 8, 64-ter, 64-quater, 102-bis. Testo su Normattiva.

  • Direttiva 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, considerando 2; artt. 1, 5, 6 e 8. Testo su EUR-Lex.

  • Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. Testo su EUR-Lex.

  • Direttiva (UE) 2019/790, artt. 3 e 4 (estrazione di testo e di dati). Testo su EUR-Lex.

  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Testo su EUR-Lex.

  • Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), artt. 31 ss. (disegni e modelli), 45 (invenzioni attuate per mezzo di elaboratore), 98-99 (segreti commerciali). Testo su Normattiva.

  • Convenzione sul brevetto europeo, art. 52.

  • Codice civile, art. 2598.

  • Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 25 (in vigore dal 10 ottobre 2025). Testo in Gazzetta Ufficiale.


Dottrina

  • M. Ricolfi, L’impiego di opere protette come input e come output dell’intelligenza artificiale, in Il Diritto industriale, 2024, n. 5, 415 ss.

  • G. Doria, L’Intelligenza Artificiale entra nella prima disposizione del Diritto d’autore, in Il Diritto industriale, 2026, n. 3, 249 ss.

  • Trevisan & Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, 3ª ed., Wolters Kluwer, cap. 5, § 4.3 (il software).

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