Per poter registrare un disegno e modello (cfr. artt. 32 e 33 Cpi) è necessario che sia dotato di:
- novità;
- carattere individuale.
Si considera sussistente il requisito di novità se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. La divulgazione avviene con qualsiasi esposizione che lo abbia reso accessibile al pubblico (compresa la pubblicazione su social network online).
La regola generale prevede che tutti i disegni e modelli divulgati non siano più registrabili. L'unica eccezione è prevista dall'istituto dell'"anno di grazia", che permette la registrazione entro un anno dal momento della divulgazione.
Un disegno o modello è dotato di carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.